Cartelle esattoriali: nulle se non contengono la motivazione


Pubblicato il 2 Luglio da Stanislao Di Bello

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Nonostante le numerose segnalazioni delle associazioni dei consumatori il fenomeno delle cartelle pazze non accenna ad arrestarsi. Infatti sono ancora tanti i cittadini che si vedono recapitare avvisi per pagamenti non dovuti o cartelle formalmente illegittime.

In particolare, uno dei casi che spesso si verifica e che rende nulla la cartella esattoriale è la mancanza della motivazione. Ad esempio, una cartella relativa a una multa del codice della strada deve contenere gli estremi del verbale (numero di verbale, data e luogo) e la data del primo recapito (che deve avvenire entro 150 giorni dall’infrazione).

E’ quanto stabilito anche dall’art. 7, comma 3, della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), che prescrive: “sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale, precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria”. La suddetta norma richiama anche l’art. 3 della legge n. 241/1990, la quale afferma che “ogni provvedimento della Pubblica Amministrazione deve essere motivato”.

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Questo post scritto da Stanislao Di Bello su Giovedì, Luglio 2, 2009, 5:38. Stanislao Di Bello ha scritto 53 articoli su questo blog.

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