Vendite di fine stagione o saldi: Normativa vigente. Attenzione ai tarocchi!
Pubblicato il 20 aprile da Fabio Santagata
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In attesa dei prossimi saldi estivi 2009, ricordiamo la normativa vigente. Il largo anticipo della publicazione di questo articolo rispetto ai saldi è giustificato dal fatto che bisogna fin da ora tenere d'occhio i prodotti che si vorranno acquistare in saldo e i relativi prezzi, per essere sicuri poi di acquistare effettivamente prodotti di ultima collezione e scontato correttamente.
Norme di legge statali disciplinanti le vendite di fine stagione o saldi
Art.15 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114
1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. 5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto. 6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione. |
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Per le norme regionali si rinvia all’apposito quadro E’ bene evidenziare comunque che alcune Regioni danno una propria definizione di prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione. La Calabria e la Valle d’Aosta, ad esempio, intendono per tali: a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere; b) gli accessori dell’abbigliamento e la biancheria intima; c) le calzature, pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio; d) gli articoli sportivi; e) gli articoli di elettronica; f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio. |
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Principali regole |
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1. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune. |
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2. Le condizioni favorevoli di acquisto prospettate al consumatore attraverso il messaggio pubblicitario devono essere reali ed effettive. |
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3. I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico. |
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4. I dati da esporre nei cartellini sono: |
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a) il prezzo normale (quello originario); |
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b) la percentuale (x %) di sconto sul prezzo normale di vendita; |
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c) il prezzo finale di vendita (quello scontato). |
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5. Il prezzo va obbligatoriamente indicato in euro; l’indicazione in lire può essere usata in via di mera opportunità. |
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6. Alle vendite di fine stagione non si applicano le norme relative alle vendite sottocosto: l’esercente, dunque, è libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto. |
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7. Il commerciante, pur non avendone l’obbligo legale, continuerà ad accettare i pagamenti con carta di credito e POS secondo i termini delle relative convenzioni. |
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8. In caso di mancanza di conformità del bene al contratto (difetti o mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche descritte prima della vendita) il cliente ha diritto, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2002: |
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a) al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro); |
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b) ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore). |
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E’ bene però precisare che: |
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· la responsabilità del venditore al dettaglio sorge per il difetto di conformità del bene al contratto esistente al momento della consegna (ma si presume per legge che i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna esistessero già a tale data); |
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· il venditore è responsabile quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene; |
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· il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta (a meno che il venditore non abbia riconosciuto l’esistenza del difetto o non l’abbia occultato); detto termine è più ampio di quello di 8 giorni originariamente previsto dall’art.1490 del codice civile per la denuncia al venditore di eventuali vizi scoperti; |
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· l’azione legale per far valere di difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene. |
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9. Fatta eccezione per i casi di mancata conformità del prodotto, di cui al n. 8, la merce acquistata – in qualsiasi periodo dell’anno, e non solo durante le vendite di fine stagione o “saldi” – non è, da un punto di vista legale, “soggetta a cambio”, nel senso che l’acquirente non ha alcun diritto, riconosciuto dalla legge, alla sostituzione della merce. Al di là dello “stretto diritto”, si auspica, comunque, l’uso della massima disponibilità e cortesia nei confronti del cliente. |
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10. Il cosiddetto “diritto di recesso” o “di ripensamento”, esercitabile normalmente entro sette giorni dall’acquisto, nulla a che vedere con gli acquisti conclusi all’interno di un esercizio commerciale, concernendo invece, ai sensi del D.Lgs. n. 50/92, i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e cioè: |
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a) durante la visita di un operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura; |
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b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali; |
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c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata; |
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d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale. |
Un ulteriore guida con i consigli utili per mettersi in guardia da eventuali raggiri è disponibile qui.
Il calendario aggiornato di tutte le date nazionali per l'apertura e chiusura dei saldi sono disponibili a questo indirizzo.
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quando finisci i saldi in liguria, vorrei sapere si per legge in negozio dobbiamo togliere la scritta 50% o possiamo lasciarlo senza prendere una multa..la parola saldo e da togliere…ma si puo continuare a fare delle promozione dopo i saldi? existe una normativa scritta delle procedure da seguire?
Dal sito della Regione Liguria:
http://www.regione.liguria.it/argomenti/settori-economici.html
La data di decorrenza dei saldi estivi relativi all’anno 2011, è stata fissata per sabato 2 luglio 2011.
Nei quaranta giorni che precedono i saldi è vietato effettuare vendite promozionali dei medesimi prodotti merceologici oggetto di queste vendite, ai sensi dell’articolo 113, comma 2, della legge regionale n.1/2007 e seguenti modifiche recante “Testo Unico in materia di Commercio”, come sostituito dall’articolo 27 della legge regionale n.14/2007 e in seguito alla sentenza n.232/2010 della Corte costituzionale.
e da http://www.consumatorimarano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=214:vietate-le-promozioni-vicino-ai-saldi&catid=7:saldi&Itemid=16
Con specifico riguardo alla disciplina delle vendite promozionali, il Decreto 114/98 ha sancito per la prima volta il principio della assoluta liberalizzazione delle vendite promozionali, che restano in questo modo nella piena autonomia decisionale e gestionale di ogni operatore commerciale.
Alle singole Amministrazioni locali sono state poi demandate, nell’osservanza di determinati criteri e indirizzi di base contenuti nel decreto Bersani stesso, la disciplina complessiva delle vendite straordinarie e di liquidazione e, per i soli aspetti pubblicitari e di comunicazione delle vendite promozionali.
Un’unica eccezione è stata posta alla definitiva liberalizzazione attuata in tema di vendite promozionali: si tratta della deroga riferita ai periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti.
Non sembrano esserci dunque limitazioni circa le vendite promozionali DOPO i saldi.